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La trattazione seguente è piuttosto datata. Sebbene questo non implichi automaticamente che quanto descritto abbia perso di validità, non è da escludere che la situazione si sia evoluta nel frattempo. Raccomandiamo quantomeno di proseguire la lettura contestualizzando il tutto nel periodo in cui è stato proposto.
Grazie alle invenzioni altrui il tenore della nostra vita è migliorato; da qui l'esigenza di proteggere queste invenzioni, sia al fine di stabilirne in modo inequivocabile la paternità, sia con lo scopo di assicurare all'autore dell'opera la possibilità di sfruttarla sul piano economico. Nel primo caso si è soliti parlare di diritto morale dell'autore, mentre con riferimento allo sfruttamento economico dell'invenzione, entra in gioco il diritto patrimoniale sulle opere dell'ingegno. Questi due diritti rientrano nel più generale diritto d'autore, materia che viene regolata, in linea generale, dal titolo IX del libro V del Codice Civile, ma anche da una serie di leggi speciali, tra cui spicca in primis la nota Legge sul Diritto d'Autore, ossia la Legge 633/1941. Tuttavia, bisogna ricordare che, accanto ai diritti degli autori, esistono anche i diritti degli utilizzatori di queste opere. Sorge quindi un problema di concorrenza tra interessi individuali non omogenei, che deve essere risolto con un giudizio di bilanciamento: questa valutazione non può basarsi su considerazioni astratte circa la maggiore o minore importanza di un interesse rispetto all'altro; non si può quindi affermare che il diritto dell'autore prevale su quello dell'utilizzatore o viceversa. Al contrario, il giudizio in questione deve essere informato a criteri di buon senso e ragionevolezza, partendo dal presupposto che entrambi i diritti citati esistono e devono necessariamente convivere. Eppure, sebbene i diritti degli autori e quelli degli utilizzatori rivestano la medesima importanza, sempre più spesso si sente parlare ormai esclusivamente di diritto d'autore, con la conseguenza che quasi nessun utilizzatore è realmente al corrente delle libertà che gli spettano con riferimento all'uso e all'impiego delle opere dell'altrui ingegno. È quindi necessario prendere in considerazione l'area entro cui l'utilizzatore può muoversi liberamente, senza interferire con l'autore. La duplicazione di audiovisiviA tal proposito, l'art. 71 sexies, comma primo, Legge 633/1941 afferma che "è consentita la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali, nel rispetto delle misure tecnologiche di cui all'art. 102 quater". Pertanto, film e musica possono essere legittimamente duplicati su qualsiasi tipo di supporto. Tuttavia, questa duplicazione è soggetta a precise limitazioni:
Infatti, come precisa il secondo comma dell'art. 71 sexies, la riproduzione di cui sopra non può essere effettuata da terzi. Una precisazione va fatta con riferimento al divieto di rendere pubblica la duplicazione: l'art. 15 comma 2 della legge in esame asserisce che "non è considerata pubblica l'esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera entro la cerchia ordinaria della famiglia, del convitto, della scuola o dell'istituto di ricovero, purché non effettuata a scopo di lucro". Proseguendo nell'esegesi della disposizione, è necessario sottolineare che la copia in questione dovrà essere usata a fini prettamente personali, senza scopo di lucro: ciò implica che, in forza del divieto di fini direttamente o indirettamente commerciali, il duplicato non potrà essere venduto. L'art. 71 sexies rimanda all'art. 102 quater per quanto riguarda le misure tecnologiche da rispettare nell'effettuazione della riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi. Si tratta delle misure tecnologiche di protezione, comprendenti tutte le tecnologie, i dispositivi o i componenti che, apposti sulle opere dagli autori, nel normale corso del loro funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti non autorizzati dai titolari dei diritti. È pertanto possibile duplicare, nei limiti suddetti, film e musica, solamente qualora non sia applicata alcuna protezione anticopia al supporto originale: in caso contrario, non è consentito manomettere tali misure per realizzare una duplicazione. Questa libertà trova la sua ragion d'essere nel c. d. "equo compenso" sui supporti registrabili, che ogni acquirente paga, con lo scopo di risarcire i titolari dei diritti per il mancato guadagno derivante dall'esistenza del diritto alla copia privata. Tutto ciò per quanto attiene alla duplicazione di fonogrammi e videogrammi. La duplicazione del softwarePer la duplicazione dei software, invece, è necessario prendere in esame l'art. 64 ter, comma 2 della legge 633/194, per cui "non può essere impedito per contratto, a chi ha diritto ad usare una copia del programma per elaboratore, di effettuare una copia di riserva del programma, qualora tale copia sia necessaria per l'uso". Questa disposizione permette esclusivamente la copia di riserva, che è ben diversa dalla copia privata. Infatti, chi effettua una copia di riserva di un software deve essere proprietario dell'opera originale, o comunque, ricorrendo alle parole del legislatore, deve avere il diritto di usare una copia del programma per elaboratore. L Lo stesso non si può dire per la duplicazione di film e musica, dal momento che chi duplica una copia privata può essersi limitato a prendere in prestito da altri l'originale, senza esserne proprietario in alcun modo (a condizione che la riproduzione sia effettuata personalmente dal soggetto in questione). È pertanto palese una disparità di trattamento tra autore di fono-videogrammi e autore di software: il secondo è indubbiamente più tutelato del primo. Tuttavia, l'essere è sempre diverso dal dover essere: infatti, sebbene la legge descriva in maniera piuttosto precisa i diritti dell'utilizzatore e i relativi divieti che delimitano la sua sfera di libertà, accade sovente, nella pratica, di trovarsi di fronte a situazioni che sono in netto contrasto con quelle prospettate dal legislatore. Questo per due ragioni fondamentali: da un lato è impossibile attuare un controllo capillare da parte delle forze dell'ordine, dall'altro, chi effettua riproduzioni abusive, il più delle volte non sa se e quale tipo di sanzione gli spetta: l'incertezza della pena determina una venir meno della deterrenza, ossia della paura della pena, che induce il soggetto a comportarsi in maniera contraria alla legge. Segnala ad un amico |
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